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Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

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Premessa

Con la cosiddetta Riforma Madia è stata introdotta la figura del Responsabile per la transizione al digitale (RTD) una delle novità più interessanti introdotte con gli interventi di modifica ed aggiornamento al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvati nel corso della XVII legislatura.

Chi è il Responsabile per la Transizione al Digitale?

L’ufficio è previsto dall’articolo 17 del CAD è diretto dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

In base alla tipologia di ente, il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) può essere assegnato a Dirigenti, Dipendenti con funzione apicale in base alla Circolare n. 3/2018 che ha chiarito e stabilito che, laddove non siano previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione al digitale possano essere affidate sia a un dipendente in posizione apicale, o in alternativa, a un titolare di posizione organizzativa.

In ogni caso, il Responsabile dell’ufficio per la transizione al digitale deve avere adeguate competenze tecnologiche, di informatiche, giuridiche e manageriali, per poter gestire al meglio la posizione.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il RTD risponde direttamente all’organo di vertice politico ha n un ruolo gerarchicamente superiore a ogni altro dirigente nell’attuazione di tutte le iniziative dell’amministrazione legate al digitale. Come anche specificato da AgID, al RTD sono affidati i “poteri di impulso e coordinamento nei confronti di tutti gli altri dirigenti nella realizzazione degli atti preparatori e di attuazione delle pianificazioni e programmazioni previste dal Piano Triennale”.

Inoltre, “questa figura deve essere trasversale a tutta l’organizzazione in modo da poter agire su tutti gli uffici e aree dell’ente”.

Le funzioni e i poteri del RTD

Di seguito l’elenco delle funzioni e compiti del RTD che sono elencate dal comma 1 dall’articolo 17 del CAD:

  • coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  • indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
  • indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
  • accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità;
  • analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
  • cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione;

Funzioni di indirizzo e pianificazione

Tra le altre funzioni troviamo compiti relativi a:

  • indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  • progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
  • promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
  • pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione;
  • pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

Poteri aggiuntivi in base alla Circolare n. 3/2018

Tale elenco è da considerare esemplificativo e non esaustivo in ragione della trasversalità della figura, oltre che i compiti espressamente previsti dal CAD, la Circolare n. 3/2018 suggerisce di prevedere nell’atto di conferimento dell’incarico una serie di ulteriori “poteri”, tra cui quelli di:

  • costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
  • costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
  • proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT).

La circolare suggerisce inoltre di attribuire al RTD la competenza a predisporre il Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale, nonché la relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.

Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale

La nomina del Responsabile per la transizione digitale compete all’organo di vertice dell’ente. Il RTD deve essere necessariamente un soggetto interno all’ente: sono quindi esclusi consulenti esterni. Il Responsabile deve essere inoltre individuato nella persona che più soddisfa le caratteristiche richieste dalla legge (adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali).

Ogni amministrazione ha quindi il compito di:

  • individuare l’ufficio dirigenziale cui attribuire i compiti per la transizione al digitale, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale;
  • attribuire formalmente la funzione di RTD al responsabile dell’ufficio dirigenziale individuato
  • pubblicare sul portale INI-PA la nomina, INI-PA è l’elenco pubblico gestito da AgiD, contenente i domicili digitali delle da utilizzare per le comunicazioni, lo scambio di informazioni e l’invio di documenti tra PA, gestori di pubblici servizi e privati.

Altri punti essenziali nell’atto di nomina

Oltre all’individuazione dell’ufficio e del dirigente (o della posizione apicale) a cui attribuire il ruolo di RTD, l’atto di nomina o di conferimento dell’incarico dovrebbe poi contemplare una serie punti essenziali.

E’ fortemente consigliato elencare nell’atto un elenco delle attribuzioni del RTD, prendendo a riferimento l’elenco dell’articolo 17 del CAD, eventualmente integrato da ulteriori compiti suggeriti dalla Circolare n. 3/2018.

In secondo luogo, è necessario individuare le risorse e le aree organizzativi di cui il RTD potrà e dovrà avvalersi nello svolgimento ddel suo incarico.

Le altre figure previste per Legge

La Circolare n. 3/2018 ha chiarito e messo in evidenza l’importanza di alcune figure previste per Legge:

  • il Responsabile della Gestione Documentale (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 61 comma 2; DPCM 3 Dicembre 2013, art. 4) soggetto di contatto per la dematerializzazione dei processi
  • il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679): soggetto chiamato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (legge 190/2012, art. 1, comma 7 come modificato dal d.lgs. 97/2016): soggetto coinvolto in merito a trasparenza e ai principi dell’amministrazione aperta.

I responsabili dei sistemi informativi e delle funzioni ICT

L’articolo 10 del d.lgs. 39/1993 stabiliva infatti che tutte le amministrazioni, non solo quelle centrali, dovessero individuare un dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi, figura introdotta dal decreto legislativo n. 39 del 1993, potrebbe essere proprio la figura a cui affidare le competenze del Responsabile per la transizione digitale (un’analisi puntuale del rapporto tra le due figure è contenuta in questo contributo, da cui questo paragrafo prende spunto). Dato che tale disposizione è stata abrogata proprio dal d.lgs. 179/2016, che ha istituito la figura del RTD e ha esteso il disposto dell’art 17 anche alle amministrazioni diverse da quelle dello Stato.

Sembra quindi evidente la volontà del legislatore di far evolvere la figura del Responsabile dei sistemi informativi verso quella del Chief Digital Officer, già ampiamente diffusa nel settore privato. Una figura caratterizzata non solo da competenze tecniche in materia di ICT, ma anche da elevate capacità manageriali, di gestione del cambiamento e di governo di progetti complessi.

Non bisogna quindi sorprendersi se molte amministrazioni, soprattutto quelle centrali, hanno individuato l’ufficio per la transizione digitale proprio nella direzione per l’ICT.

Approfondimenti sul Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

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